Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.
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2. La trasmissione del verbale deve avvenire, entro 10 giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale.
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2. La trasmissione del verbale deve avvenire, entro dieci giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale.
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5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al
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4. L'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative
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3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
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nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato presso la cancelleria della corte di appello
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2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina
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, che deve essere convocata entro trenta giorni.
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dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia il decreto del
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4. Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione
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quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può chiedere informazioni integrative.
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3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro
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4. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare
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2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina
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con ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire un
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1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di
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trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propone al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni amministrative.
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interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione è effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli
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4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della
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opponente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari
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3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del
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1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto previsto dall'art. 70, comma 1, nomina: a) uno o più
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ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in
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5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari
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6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati
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soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni
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dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'art. 574 del codice di procedura
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violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione è
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ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in
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testo integrale del decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, è pubblicato, entro il termine di trenta giorni dalla